Statuto del C.O.S.P. Onlus Flero...

alt tag In diritto uno statuto é una raccolta di norme fondamentali, ad esempio relative alla costituzione di uno stato, una regione, un ente, un'associazione o un gruppo sociale.

Il 26 Ottobre 1999, presso la scuola Elementare di Flero, in via Aldo Moro 111, alla presenza del dottor Papa Ferdinando, notaio iscritto al Collegio Notarile di Brescia, ed alla presenza del presidente del C.O.S.P. Onlus Flero, Gogna Gianfranco é stato reso ufficiale ed operativo lo statuto dell'associazione.


Elenco degli articoli facenti parte dello statuto del C.O.S.P. Onlus Flero (clicca sul titolo dell'articolo per vederne il testo completo):


Art. 1 - Denominazione
E' costituita un'Organizzazione di Volontariato in forma di Associazione riconosciuta: senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, denominata "CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO - C.O.S.P. - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche: "C.O.S.P. - ONLUS"

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Art. 2 - Sede
L'associazione ha sede in Flero (Brescia), via Mazzini, nº 9, ma potrà costituire sedi secondarie.

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Art. 3 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata. L'anno Sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

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Art. 4 - Caratteristiche
L'Associazione é apolitica e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana. L'Associazione si mette al servizio della Società civile allo scopo di favorirne la promozione attraverso il soccorso ai cittadini che si trovano comunque in situazione di difficoltà.

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Art. 5 - Disciplina
L'Associazione "C.O.S.P. - ONLUS" è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge nº 266/1991, della legge regionale nº 22/1993, del D. Lgs. nº 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità Sociale.

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Art. 6 - Oggetto
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale. Essa potrà pertanto svolfere le seguenti attività:

  • Trasportare malati e feriti;
  • Prestare assistenza di primo soccorso ed eventualmente infermieristica ad ammalati, infortunati, portatori di handicap e anziani;
  • Promuovere, per mezzo di corsi organizzati, la formazione tecnica morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione e organizzare corsi di primo soccorso;
  • Assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trattamenti specifici presso centri specializzati;
  • Partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive ai fini di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;
  • Effettuare e organizzare servizi di telesoccorso e teleassistenza nei confronti di persone anziane e sole;
  • Organizzare un nucleo di protezione civile che dovrà operare nell'ambito della ricerca, recupero medicalizzato e primo soccorso delle vittime;
  • Partecipare ad opere di soccorso in occasione di catastrofi ecologiche e calamità naturali, sia in ambito locale che nazionale;
  • Operare in attività assistenziali di qualsiasi specie, quali fossero richieste dalle circostanze, per scelta del Consiglio Direttivo;
  • Assistere altri enti analoghi nella loro formazione e crescita;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie, poichú integrative delle stesse.


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Art. 7 - Emblema
L'associazione assume per emblema una croce bianca inserita in un triangolo in campo azzurro con un profilo bianco, con la dicitura "C.O.S.P." sulla croce ed in campo azzurro "FLERO" ai piedi della croce e "ONLUS" - Centro Operativo Soccorso Pubblico" sulla base del triangolo.

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Art. 8 - Modalità di adesione dei Soci.
Possono aderire come Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, queste ultime, private o pubbliche, per mezzo dei rappresentanti legali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle conformandosi alle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo e comunque versando la quota associativa stabilita dall'Assemblea. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e deve condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine stabilito, si intende che essa è stata respinta. Non possono essere ammessi a Soci attivi della Associazione coloro che ricoprono cariche istituzionali presso altre associazioni aventi oggetto uguale.

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Art. 9 - Tipi di Soci
I Soci si distinguono in: a) Onorari; b) Benemeriti; c) Sostenitori; d) Attivi.

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Art. 10 - Soci onorari
I Soci onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemerenza per la dedizione verso l'Associazione.

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Art. 11 - Soci benemeriti
Soci benemeriti sono le persone fisiche o giuridiche che con l'opera loro o con mezzi finanziari hanno particolarmente contribuito allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

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Art. 12 - Soci sostenitori
Soci sostenitori sono le persone fisiche o gli Enti che, condividendo fattivamente gli ideali dell'Associazione e sostenendone le finalità, versano le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. La loro ammissione è deliberata da Consiglio Direttivo.

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Art. 13 - Soci attivi
Soci attivi sono coloro che danno la loro opera per il conseguimento degli scopi Sociali. Il numero dei Soci attivi che l'Associazione può tenere in organico è determinato, dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze del servizio.

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Art. 14 - Diritti e doveri dei Soci
L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'ammissione all'Associazione comporta totale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti ed impegna il Socio a tutti gli effetti statuari ed alla disciplina dell'Associazione oltre al versamento della quota associativa. Tra i Soci vige una disciplina uniforme al rapporto associativo e delle modalità associative. è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni Socio ha diritto ad un voto, i Soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio. I Soci devono versare la quota Sociale, tenere un comportamento consono nelle attività interne ed esterne; prestare la propria attività spontanea e gratuita ed il proprio sostegno allo svolgimento delle attività Sociali a favore dell'Ente, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione e secondo i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo, nonchú versare la quota associativa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri.

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Art. 15 - Perdita della qualità di Socio.
La qualità di Socio si perde: - Per dimissioni; - Per decesso; - Per esclusione dovuta a gravi motivi morali e disciplinari. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

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Art. 16 - Gratuità dell'opera
Tutti i soci operano gratuitamente a favore dell'Associazione.

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Art. 17 - Recesso del socio
Il socio che abbia aderito all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volotnà di dimettersi dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso deve essere comunciato in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almento tre mesi prima.

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Art. 18 - Esclusione del Socio
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione di Socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità previste e disciplinate dall'articolo 24 e 25 del presente statuto. Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Provibiri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

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Art. 19 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito: - Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; - Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; - Da eventuali erogazioni, donazioni, oblazioni, lasciti e rendite patrimoniali che pervenissero all'Associazione da privati o da Enti; Le entrate dell'Associazione sono costituite: - Dalle quote sono costituite; - Provenienti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali; - Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale quali ad esempio: o Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; o Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità Sociali; o Ricavi di manifestazioni dell'Associazione o partecipazione ad esse; o Qualsiasi altra entrata pervenuta all'Associazione e destinata al raggiungimento degli scopi statuari. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede stessa.

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Art. 20 - Contributi
I contributi degli asSociati sono costituiti dalla quota asSociativa annuale il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

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Art. 21 - Altre entrate
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in Armonia con le finalità statuarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.

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Art. 22 - Esercizio Sociale
L'esercizio Sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Entro il 30 Novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

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Art. 23 - Organi
Sono organi dell'Associazione: - L'Assemblea degli AsSociati; - Il Presidente del Consiglio Direttivo; - Il Consiglio Direttivo - Il Collegio dei Revisori dei Conti; - Il Collegio dei Probiviri.

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Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è l'organo Collegiale Sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti i Soci regolarmente iscritti alla Associazione. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata, salvo motivi eccezionali, presso la sede dell'Associazione, o comunque in un luogo anche diverso dalla Sede Sociale, determinato dal Consiglio Direttivo, purchè nell'ambito della provincia di Brescia. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile e per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 Novembre. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere comunque tenuta entro il 30 Aprile di ogni anno. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima si in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può prevedere una seconda convocazione la cui adunanza non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Per quanto riguarda i Soci attivi l'avviso di convocazione dovrà essere esposto all'Albo della sede Sociale e delle sedi delle sezioni almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea. Per quanto riguarda tutti gli altri Soci, l'avviso di convocazione verrà spedito mediante lettera almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea deve essere inoltro convocata quanto il Presidente od il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli asSociati. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale delle Circoscrizione in cui ha sede l'Associazione. Se ricorrono le condizioni di cui all'Art. 40, ultimo comma, del presente statuto, l'Assemblea è altresì convocata da Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in loro mancanza da persona Societaria designata dall'Assemblea. L'Assemblea può essere anche presieduta da persona designata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Nei casi di legge e quanto il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

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Art. 25 - Maggioranze assemblari
Le deliberazioni dell'Assemblea oridnaria in prima convocaziono sono prese a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno la metà degli asSociati, in proprio o mediante delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli asSociati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si vede l'articolo 45 (quarantacinque) del presente statuto. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di un collega.

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Art. 26 - Oggetto delle delibere assemblari
I compiti dell'Assemblea sono: - Dare direttive e delineare gli indirizzi di carattere generale dell'attività dell'Associazione e deliberare in ordine a quanto proposto dal Consiglio Direttivo; - Eleggre i componenti del Consiglio Direttivo - Eleggere i Revisori dei conti; - Eleggere il collegio dei probiviri; - Approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi; - Deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto Sociale e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto; - Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del su patrimonio.

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Art. 27 - modalità di elezione del Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

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Art. 28 - Il presidente del Consiglio Direttivo
Il presidente dell'Associazione è anche il presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, nella prima riunione convocata entro 10 (dieci) giorni dal consigliere anziano, il presidente del Consiglio Direttivo. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni. Il presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci. Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, alle quali comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente vigila che siano osservate le disposizione statuarie e regolamentari, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto.

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Art. 29 - Elezione di altre cariche
Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri: - Il vice presidente del Consiglio Direttivo; - Il Segretario ed eventualmente un vice Segretario; - L'economo Il presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo sono presidente e Segretario dell'Assemblea; in caso di loro assenza o impedimento le loro funzioni saranno svolte rispettivamente dal vice presidente e dal vice Segretario, o in loro mancanza da persone designate dall'Assemblea. L'Assemblea può essere anche presieduta da persona designata dal presidente del Consiglio Direttivo. Alle riunioni del consigli Direttivo, su invito del presidente e senza diritto di voto, nella ipotesi in cui non siano di per sú componenti del Consiglio Direttivo, possono partecipare il direttore sanitario ed i responsabili organizzativi delle sezioni. Il presidente del Consiglio Direttivo può nominare o revocare direttori, procuratori, consulenti per singole branche di attività che, su invito dello stesso, possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni consiliari.

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Art. 30 - Nomina del Segretario
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Segretario che è anche Segretario dell'Assemblea, il quale cura la redazione e la predisposizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene i libri di cassa e di amministrazione, sovrintende all'attività amministrativa, custodisce gli atti dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, tiene il registro dei Soci e cura e dirige l'attività propagandistica generale.

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Art. 31 - Nomina dell'economo
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dell'economo il quale sovrintende alla conservazione del patrimonio dell'Associazione, all'acquisto di tutti i beni e delle forniture necessarie. L'economo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggenile.

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Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o dal Segretario, ordinariamente una volta ogni due mesi o quando il presidente ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato, quanto ne facciano richiesta scritta almento cinque consiglieri con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo convocato con lettera da spedirsi ai suoi componenti ed ai Revisori dei conti, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere validamente convocato con telegramma, da spedirsi ai suoi componenti ed ai suoi Revisori dei conti, almento 2 (due) giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei presenti.

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Art. 33 - Rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Tutte le cariche Sociali sono gratuite.

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Art. 34 - Cessazione della carica di membri del Consiglio Direttivo
Quando per dimissioni, morte o altre cause, un Consigliore cessa dalla carica, viene sostuito in seno al Consiglio dal Socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali. Il medesimo scade quando scade l'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di pronunciare la decadenza della carica per quei consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. In ogni caso quando il Consiglio si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissioni o dell'intervenuta decadenza della metà dei suoi membri, il presidente ha l'obbligo di provvedere all'indizione del nuovo Consiglio entro un mese dal verificarsi dell'evento.

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Art. 35 - Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatte salve le competenze riservate dalla Legge e dal presente statuto all'Assemblea dei Soci. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci a alla loro presentazione all'Assemblea degli asSociati. Il Consiglio Direttivo ha specificatamente facoltà di emnanare tutti i regolamenti interni che ritenga utili per il buon funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli asSociati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Tutti i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo dovranno essere sottoposti all'approvazione ell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla loro emanazione. In pendenza di tale approvazione operano i regolamenti esistenti, in quanto non in contrasto con il presente statuto.

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Art. 36 - Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate dal Consiglio Direttivo nei contronti degli asSociati devono essere sempre motivate per iscritto. Esse sono: - L'ammonimento la cui comminatoria è di competenza del presidente del Consiglio; - òa spsèemsopme te,èpramea da pgmo attovotà Sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'Associazione per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, la cui comminatoria è di competenza del Consiglio Direttivo; - L'esclusione per gravi motivi dall'Associazione la cui comminatoria è di competenza del Consiglio Direttivo. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento espresso ai regolamenti interni.

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Art. 37 - Direttore sanitario
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del direttore sanitario, la cui competenza, di indirizzo generale dell'Associazione in materia sanitaria, è regolata dalla legge regionale 5/86 e successive in materia. Il direttore sanitario, nella persona di un medico chirurgo, ha responsabilità nella formazione ed aggiornamento dei volontari attivi, equipaggiamento sanitario e nella procedura di esecuzione dei servizi. Il direttore sanitario può essere scelto fra gli asSociati, consiglieri o non; oppure fra persone estranee all'Associazione e, se estraneo, può essere retribuito. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, se necessario, un sostituto del direttore sanitario, con le stesse competenze e con le modalità di elezioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

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Art. 38 - Collegio dei probiviri
L'Assemblea dei Soci provvede all'elezione del collegio dei probiviri designando in tale organo, Soci e non Soci per un numero minimo di tre membri. La durata dell'incarico è a tempo indetermintato, salvo la cessazione dell'incarico per dimissioni da comunicare, da parte del probiviro dimissionario, al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta istituito il collegio elegge fra i propri membri un presidente, delegato a rappresentare l'organo. Nel caso in cui uno dei componetnio cessi l'incario per dimissioni o decada dall'incarico per qualsiasi altro motivo il Consiglio Direttivo convoca entro 3 (tre) mesi l'Assemblea perchú provveda all'elezione del nuovo membro, nominando nel frattempo un supplente. Qualora il numero dei componenti del collegio non raggiunga le 3 (tre) unità l'organo sospende le proprie funzioni filo al raggiungimento del numero minimo. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o quella di membro del collegio dei Revisori.

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Art. 39 - Poteri del collegio dei probiviri
Oltre alla funzione consultiva tipica il collegio dei probiviri, è investito della composizione delle controversie legate all'interpretazione del presente statuto e del regolamento, anche per quanto riguarda l'applicazione delle norme civilistiche che a completamento degli stessi implicitamente si richiamano, e che abbiano ad insorgere fra gli asSociati, fra gli asSociati e gli organi dell'Associazione e fra i diversi organi dell'Associazione. Il collegio dei probivirei non può fungere da organo giudicante se all'interno dello stesso è riscontrabile la presenza di un membro supplente dal Consiglio a sostituire temporaneamente un componente mancante, a norma dell'articolo precedente. La decisione presa dai membri del collegio ha validità di lodo arbitrale non impugnabile da emettere in forma scritta nel termine imposto dalla normale diligenza. Il ricorso deve essere inoltrato tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato oltre che al collegio dei probiviri anche al Consiglio Direttivo, il quale, nel caso di insussistenza, di inattività per mancanza del numero minimo necessario o di presenza di un membro non eletto direttamente dall'Assemblea, deve provvedere ad indire le necessarie elezioni che devono avvenire entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Allo scadere del termine di ulteriori 5 (cinque) giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, se l'elezione non ha consentito l'ottenimento dell'assetto necessario al collegio dei probiviri per poter fungere da organo giudicante, il ricorrente potrà adire la competente autorità giudiziaria. Il procedimento seguito ha natura irrituale e deve garantire il necessario contradditorio fra le parti. La votazione dei membri del collegio in ordine ad ogni decisione deve procedere partendo dall'espressione del voto dei componenti non asSociati, se presenti, e fra questi iniziando dal più giovane; successivamente il, voto spetta avanzando dagli asSociati con meno anzianità di servizio, tenendo presente che a parità di anzianità di servizio, tenendo presente che a parità di servizio vota per primo il più giovane. Il presidente vota in ogni caso per ultimo. In caso di parità di pareri venutasi a creare nell'ambito dell'emissione del lodo prevale il voto del Presidente.

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Art. 40 - Collegio dei Revisori dei conti
Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo i Soci dell'Associazione eleggono il collegio dei Revisori dei conti. Il collegio dei Revisori è composto da tre membri aventi particolari competenze amministrative e contabili, s possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione. I componenti del collegio dei Revisori dei conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio dei Revisori dei conti elegge fra i suoi membri il presidente. Il loro incarico è gratuito. Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente del collegio cessa la carica, viene sostituito in seno al collegio da chi, nelle precedenti elezioni, abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali. Il medesimo scade quando scade l'intero collegio. Quando il collegio si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissioni o dell'intervenuta decadenza di due dei suoi membri, il presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di provvedere all'indicazione dell'elezione del nuovo collegio entro un mese dal verificarsi.

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Art. 41 - Poteri del collegio dei Revisori dei conti
Al collegio dei Revisori dei conti spetta: - Sorvegliare e controllare l'amministrazione dell'Associazione - Accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale - Accertare la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili - Accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa - Porre in essere atti di ispezione e di controllo, anche individualmente - Il resoconto in ogni momento delle operazioni dell'Associazione - La convocazione dell'Assemblea dei Soci in caso di inerzia del Consiglio Direttivo e nei modi previsti dall'Art. 24 del presente statuto. Il collegio deve riunirsi almeno ogni 6 (sei) mesi. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito registro tenuto dal Segretario. Il collegio è convocato dal presidente con comunicazione scritta consegnata a mano almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza, ed è altresi convocato con le medesime modalità e previa motivazione anche da uno solo dei suoi membri. In ogni caso il collegio si considera regolarmente costituito con la presenza dei Revisori, non è ammessa alcuna forma di rappresentanza. Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di fari iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Ogni Socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio dei Revisori, il quale deve tenere conto della denunzia nella relazione dell'Assemblea. Se la denunzia proviene da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo degli asSociati, il collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, convocando immediatamente la medesima con le formalità previste dall'Art. 24, se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

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Art. 42 - Il Segretario del collegio dei Revisori dei conti
Il Segretario eletto del collegio dei Revisori dei conti collabora con il presidente all'esecuzione di quanto di sua competenza, si obbliga del disbrigo della corrispondenza, compila i verbali dell'Assemblea del collegio, e ne cura la trascrizione negli appositi registri. Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni dalla sua designazione, salvo decadenza, prevista in caso di completa rielezione del collegio.

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Art. 43 - Cumulabilità della carica di Segretario
Lo stesso Socio può rivestire la carica di Segretario del Consiglio Direttivo e di Segretario del collegio dei Revisori dei conti.

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Art. 44 - Gratuità delle prestazioni
Tutte le prestazioni degli asSociati sono gratuite.

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Art. 45 - Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli asSociati, espressamente convocata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza del ¾ (tre quarti) dei componenti l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre asSociazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

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Art. 46 - Rinvio delle leggi
Per tutto quanto non è disposto e considerato nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni di legge, con riferimento al codice civile ed alla normativa nazionale e regionale in materia di volontariato, ivi comprese le Leggi Regionali 25 Luglio 1993 nr. 2 e 17 Febbraio 1986 nr. 5, e in quanto possa decorrere al Dlgs 460/97.

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